Art. 5.
(Poteri sostitutivi).

      1. Se un ufficio o ente appartenente al Sistema statistico nazionale omette di rilevare, trattare e trasmettere i dati relativi alla determinazione degli indici dei prezzi al consumo, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione vigente e dalle prescrizioni dell'ISTAT o li trasmette in maniera non rispondente alla realtà, esso è invitato

 

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ad adempiere dal presidente dell'Istituto stesso, mediante diffida scritta preventivamente deliberata dal consiglio dell'Istituto medesimo, entro il termine di un mese dalla data della notifica del provvedimento di diffida.
      2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ferma restando la possibilità di informare l'autorità giudiziaria riguardo agli atti e alle omissioni aventi rilevanza penale, il presidente dell'ISTAT, previa deliberazione del consiglio, nomina un commissario ad acta, scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di legge per la nomina a membro della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, cui sono conferiti tutti i poteri spettanti agli uffici di statistica degli enti inadempienti. Il commissario può valersi della collaborazione del personale dipendente o funzionalmente applicato alle esigenze dell'ufficio di statistica dell'ente commissariato.